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Gruppo Sportivo Riale

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In occasione della celebrazione del
150° anniversario dell'Unità d'Italia
il giorno 17 marzo i corsi del setttore nuoto del
Gruppo Sportivo Riale 
saranno sospesi.

Per gli altri settori saranno direttamente gli istruttori a fornire le informazioni ai corsisti.



Elementi informativi sulla Festività Nazionale

Festa del 17 marzo 2011 per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia.
Decreto legge 22 febbraio 2011, n. 5.

Con decreto legge n. 5 del 22.02.2011, “Disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011” pubblicato in G.U. n. 44 del 23.02.2011 – è stato previsto che, esclusivamente per l’anno 2011, il giorno del 17 marzo, definito come ricorrenza del 150° anniversario di proclamazione dell’Unità d’Italia, sia da considerarsi, in relazione alle disposizioni in materia di ricorrenze festive (art. 2 e 4 della legge n. 260/1949) come giorno festivo.

Il decreto, anche a seguito delle questioni insorte e per non gravare sul costo del lavoro, stabilisce, in via straordinaria, una sorta di compensazione tra la festa del 17 marzo 2011 e la festività soppressa del 4 novembre; il comma 2 dell’art. 1 del decreto prevede allo scopo che “gli effetti economici e gli istituti giuridici e contrattuali previsti per la festività soppressa del 4 novembre non si applicano a tale ricorrenza ma, in sostituzione, alla festa nazionale per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia proclamata per il 17 marzo 2011".

Ciò posto per la festività nazionale del 17 marzo 2011 i dipendenti non saranno tenuti alla prestazione di lavoro, pur rilevando la giornata ai fini retributivi; questo il trattamento economico – dipendenti retribuiti in misura fissa (per il settore agricolo di norma operai a tempo indeterminato, impiegati, quadri e dirigenti ) il pagamento della festività del 17 marzo è già ricompreso nella retribuzione mensile, sempreché il dipendente non effettui la prestazione lavorativa; qualora vi sia prestazione di lavoro il dipendente oltre alla retribuzione mensile spettante, riceverà il pagamento delle ore di effettivo lavoro prestato con la maggiorazione per lavoro festivo.

- dipendenti non retribuiti in misura fissa ( operai a tempo determinato): stante la compensazione con la festività del 4 novembre;
- il compenso è già ricompreso nel terzo elemento contrattuale (nella misura del 30,44%), ovviamente qualora non vi sia prestazione di lavoro; se vi è prestazione agli operai a tempo determinato sarà corrisposta la retribuzione per le ore effettivamente lavorate, con la maggiorazione prevista per lavoro festivo.

Da notare come per la festività soppressa del 4 novembre (stabilita per legge alla prima domenica di novembre) per l’anno 2011 non si dovrà applicarsi il trattamento stabilito dai contratti collettivi.

Il testo del decreto.

DECRETO-LEGGE 22 febbraio 2011, n. 5 - Disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011. (11G0045)

Art. 1
1. Limitatamente all’anno 2011, il giorno 17 marzo è considerato giorno festivo ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 27 maggio 1949, n. 260.

2. Al fine di evitare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e delle imprese private, derivanti da quanto disposto nel comma 1, per il solo anno 2011 gli effetti economici e gli istituti giuridici e contrattuali previsti per la festività soppressa del 4 novembre non si applicano a tale ricorrenza ma, in sostituzione, alla festa nazionale per il 150° anniversario dell’Unita’ d’Italia proclamata per il 17 marzo 2011.

3. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 2
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 2011
(M. Mazzanti)
 

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