STATUTO
GRUPPO SPORTIVO RIALE Associazione Sportiva Dilettantistica
Articolo 1 - Denominazione e sede
2. I colori sociali dell’Associazione sono bianco/azzurro.
Articolo 2 - Scopo
3. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.
4. L’Associazione, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi, si pone come finalità la proposta costante dello sport ai giovani quale strumento pedagogico ed educativo, l’organizzazione di attività sportiva, culturale e ricreativa aperta a tutti e finalizzata alla promozione sociale della persona umana e al miglioramento della qualità di vita, l’impegno affinché, nell’area sociale in cui opera, vengano istituiti servizi stabili per la pratica e l’assistenza dell’attività sportiva, l’organizzazione di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive .
5. L’ Associazione potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’organizzazione di eventi sportivi, culturali, ricreativi, di sagre, feste, manifestazioni, tornei, giochi, ivi compresa l’attività di somministrazione di alimenti e bevande a vantaggio esclusivo dei soli soci e quant’altro nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. Potrà altresì svolgere attività di tipo commerciale purché in maniera accessoria e non prevalente rispetto all’attività istituzionale. Inoltre potrà reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale.
6. Partecipa di norma alla vita della società sportiva un consulente ecclesiastico, nella persona del parroco della parrocchia di S.Luigi di Riale, che vi esercita il suo servizio ministeriale contribuendo alla realizzazione delle finalità educative della associazione.
7. Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
Articolo 3 - Durata
1. La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.
Articolo 4 – Soci
1. Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall’associazione e che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni forma d’illecito sportivo. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
2. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.
3. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione potrà essere sospesa da parte del consiglio direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all’Assemblea generale.
4. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
5. Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa. I soci maggiorenni esercitano il diritto di voto nelle assemblee e possono far parte degli organismi associativi. I diritti dei soci minorenni vengono esercitati da uno dei genitori o da chi esercita la potestà parentale
6. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.
7. Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell’associazione e di corrispondere le quote associative. Non è ammessa la trasferibilità delle quote e dei relativi diritti.
Articolo 5 - Diritti dei soci
1. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
2. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all’interno dell’associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 15.
3. La qualifica di socio da diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.
Articolo 6 - Decadenza dei soci
1. I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:
A. dimissione volontaria;
B. morosità protrattasi per oltre un mese dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
C. radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
D. scioglimento dell’associazione ai sensi dell’art. 27 del presente statuto.
2. Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), assunto dal consiglio direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell’assemblea.
3. L'associato radiato non può essere più ammesso.
4. Contro i provvedimenti suddetti il socio può presentare ricorso al Comitato CSI di Bologna. I ricorsi devono essere presentati entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento.
5. La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all’associazione.
Articolo 7 – Affiliazione al G.S.Riale di associazioni no profit
1. Il Gruppo Sportivo Riale prevede la possibilità di affiliare associazioni con l’intento di convergere attività e politiche in ambito sportivo-educativo-culturale-ricreativo. Lo strumento dell’affiliazione rende certi i rapporti di collaborazione e di condivisione di risorse, strumenti, esperienze.
2. L’associazione affiliata deve sottintendere ai vincoli e al regolamento determinato per il processo di affiliazione di associazioni al Gruppo Sportivo Riale:
L’associazione affiliata deve richiedere annualmente l’affiliazione al consiglio direttivo;
Comunicare statuto e organigramma associativo, programma e caratteristiche delle attività svolte.
L’associazione affiliata dovrà riconoscere la quota di affiliazione annuale al G.S.Riale, quota che sarà determinata annualmente dal G.S.Riale.
L’associazione affiliata avrà la possibilità di utilizzare i canali di informazione associativa per la promozione delle proprie attività: Time-out, www.gsriale.it. Le attività analoghe ad iniziative organizzate dal G.S.Riale, dovranno essere presentate preventivamente al consiglio direttivo, che si riserva anche di deliberare la non pubblicazione.
L’associazione affiliata avrà la possibilità di divulgazione di materiale informativo presso la sede e segreteria del G.S.Riale, le attività analoghe ad iniziative organizzate dal G.S.Riale, dovranno essere presentate preventivamente al consiglio direttivo, che si riserva anche la facoltà di non divulgazione.
Priorità nell’assegnazione di spazi negli impianti sportivi secondo questo schema: 1° attività del G.S.Riale; 2° attività delle società affiliate; 3° società non affiliate e gruppi spontanei. L’affiliazione non costituisce garanzia di quantità e di qualità degli spazi assegnati alla società affiliata.
Sostegno politico e rappresentanza dell’associazione affiliata, nella consulta comunale sportiva, assessorato allo sport e presso enti e federazioni sportive.
Il G.S.Riale richiede serietà e competenza nelle attività svolte dall’associazione affiliata che devono avere continuità nell’arco dell’anno sportivo.
Il G.S.Riale concede affiliazione esclusivamente a società che propongono attività in coerenza al proprio statuto e cuore associativo.
Le spettanze economiche dovranno essere rispettate dall’associazione affiliata secondo i tempi e modi indicati dal G.S.Riale.
La possibilità di attivare promozioni reciproche tra i propri associati.
Il Consiglio Direttivo del G.S.Riale si riserva in qualsiasi momento di revocare l’affiliazione, per gravi motivi che saranno discussi e motivati all’atto della eventuale revoca dell’affiliazione.
Il vincolo dell’affiliazione non determina subordinazione in ambito democratico e associativo dell’associazione affiliata, il vincolo di affiliazione al G.S.Riale non è incompatibile con affiliazione ad altre associazioni, purché questi vincoli non concorrano con sede legale nel comune di Zola Predosa.
Articolo 8 – Organi Sociali del G.S.Riale ASD
1. Gli organi sociali sono:
A. l'assemblea generale dei soci
B. il presidente
C. il consiglio direttivo
Articolo 9 – Assemblea generale dei soci - Funzionamento -
1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. La convocazione dell’assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all’atto della richiesta che ne propongono l’ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo. La convocazione dell’assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.
3. L’assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
4. Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all’assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
5. L’assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.
6. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
7. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.
Articolo 10 - Diritti di partecipazione
1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto gli associati maggiorenni ed i un genitore o l’esercente la patria potestà dell’associato minorenne.
2. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.
Articolo 11 – Assemblea ordinaria
1. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo giornale associativo, sito web (www.gsriale.it), SMS, posta ordinaria e/o elettronica. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’ordine del giorno.
2. L'assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.
3. Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’associazione nonché in merito all’approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell’associazione che non rientrino nella competenza dell’assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 9, comma 2.
Articolo 12 - Validità assembleare
1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
2. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Trascorsa un’ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite in 2^ convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Ai sensi dell’articolo 21 del codice civile per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i ¾ degli associati.
Articolo 13 - Assemblea straordinaria
1. L’assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 10 giorni prima dell’adunanza mediante affissione d’avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo giornale associativo, sito web (www.gsriale.it), SMS, posta ordinaria e/o elettronica. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
2. L’assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell’associazione, scioglimento dell’associazione e modalità di liquidazione.
Articolo 14 - Elezioni
1. L'Assemblea ordinaria dei soci elegge il Presidente e il Consiglio Direttivo con elezioni che si tengono ogni quattro anni, fissandone il numero dei componenti che non potranno essere meno di 7 e più di 11. Elegge i sostituti dei membri del consiglio direttivo eventualmente dimissionari.
2. Nell’assemblea elettiva deve essere insediata la commissione scrutatrice composta da 3 membri, un presidente, un segretario e uno scrutatore. La commissione scrutatrice sovrintende tutte le operazioni di candidatura, di voto e spoglio degli stessi. La commissione deve immediatamente vidimare e timbrare un numero congruo di schede per la votazione del consiglio direttivo. Inoltre verifica l’assenza di schede nell’urna e procede alla chiusura della stessa, vidimandone i punti di chiusura.
3. Qualsiasi socio maggiorenne può candidarsi per l’elezione al consiglio direttivo, se tesserato per il Gruppo Sportivo Riale da almeno 2 anni, mentre per la carica di presidente deve essere tesserato da almeno 4 anni. Dovrà compilare la scheda di candidatura e consegnaela seguendo le modalità e l’orario che l’assemblea ha fissato come termine per le candidature stesse.
4. Scaduto il termine di presentazione per le candidature il presidente della commissione scrutatrice compila l’elenco dei candidati in ordine alfabetico e lo proclama all’assemblea. Terminati i lavori assembleari si procede alle operazioni di voto.
5. Ogni socio maggiorenne ha diritto a un voto indicando fino ad un massimo di tre preferenze per l’elezione del consiglio direttivo, una preferenza per l’elezione del presidente. Deve essere indicato il cognome del candidato/i prescelto. E’ consentita una delega per ogni socio presente. Terminate le operazioni di voto la commissione scrutatrice immediatamente procede allo spoglio dei voti.
6. Terminate le operazioni di scrutinio il presidente della commissione scrutatrice enuncia l’elenco dei consiglieri eletti e del presidente del G.S.Riale ed il numero dei voti conseguiti.
7. Prima del termine dell’assemblea elettiva il presidente neo eletto indica la data del primo consiglio direttivo, durante il quale i consiglieri devono eleggere, vice-presidente e amministratore.
Articolo 15 - Consiglio direttivo
1. Il consiglio direttivo è composto da un numero minimo di 7 membri ed un massimo di 11, compreso il presidente. Il consiglio direttivo nel proprio ambito nomina il vicepresidente ed un amministratore con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. I membri non possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina. Il consiglio direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente.
2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della stessa federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal CONI, ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.
3. Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. In caso di parità il voto del presidente è determinante
5. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
Articolo 16 - Dimissioni
1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, rispetto al minimo fissato dal comma 1 dell’art. 15, ma che tale quota non superi la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio stesso con il subentro del primo candidato tra i non eletti. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
2. Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice-presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.
3. Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l’assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.
Articolo 17 - Convocazione direttivo
1. Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.
Articolo 18 - Compiti del consiglio direttivo
1. Sono compiti del consiglio direttivo:
a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all’art. 9, comma 2;
d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
f) attuare le finalità previste dallo statuto e l’attuazione delle decisioni dell’assemblea dei soci.
g) adottare le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell’associazione;
i) dirigere e coordinare i collaboratori e i professionisti di cui si avvale l’associazione;
l) redigere un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
m) fissare l’ammontare delle quote sociali;
n) nominare, tra i soci esterni al consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
o) redigere i Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell’Assemblea;
p) Ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.
Articolo 19 - Il presidente
1. Il presidente dirige l’associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell’autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.
2. Il presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell’ associazione. È eletto direttamente dall’assemblea dei soci, insieme ai membri del consiglio direttivo, ogni quattro anni. Egli presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull’esecuzione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest’ultimo alla prima riunione utile
Articolo 20 - Il Vicepresidente
1. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.
Articolo 21 - Il Segretario
1. Il segretario assiste il Presidente dell’Assemblea o del Consiglio Direttivo, redigendo i verbali delle riunioni e viene nominato di volta in volta.
Articolo 22 – L’Amministratore
1. L’Amministratore presiede alla gestione amministrativa e contabile del associazione sportiva redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari e il bilancio preventivo dell’esercizio successivo. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. All’Amministratore spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l’esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.
2. In caso di impedimento dell’amministratore a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell’ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Vicepresidente.
Articolo - 23 Il rendiconto
1. Il consiglio direttivo redige il bilancio dell’associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all’approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell’associazione.
2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico - finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
3. Insieme alla convocazione dell’assemblea ordinaria che riporta all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.
4. Gli avanzi di gestione o fondi di riserva non potranno essere distribuiti né in forma diretta né indiretta tra i soci ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali.
Articolo 24 - Anno sociale
1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° settembre di ogni anno e terminano il 31 agosto dell’anno successivo.
Articolo 25 - Patrimonio
1. I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall’associazione.
Articolo 26 - Scioglimento
1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
2. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.
3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 27 - Norma di rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle vigenti norme in materia di associazionismo sportivo, di enti non commerciali e di associazioni senza scopi di lucro ed in subordine alle norme del codice civile.
Il presente statuto è stato approvato dall'assemblea dei soci.
sede: via Risorgimento n° 25/A 40069 Zola Predosa (Bo) tel.051-752455 fax 051-6184717
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