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Statuto

Articolo 1 – Denominazione e sede

1. E’ costituita in Zola Predosa (BO), ai sensi degli articoli 14 e seguenti codice civile, l’Associazione sportiva dilettantistica e di promozione sociale denominata “GRUPPO SPORTIVO RIALE Associazione Sportiva Dilettantistica” (di seguito anche solo “Associazione” o “GSR”).
2. I colori sociali dell’Associazione sono bianco/azzurro.
3. Il logo del GSR è rappresentato dallo stemma che si allega al presente statuto sotto la lett. A).

Articolo 2 – Scopi e struttura

1. L’Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro ed è motivata dalla decisione dei soci di vivere l’esperienza sportiva con finalità educative nell’ambito del territorio della Regione Emilia-Romagna. Essa non discrimina in base al sesso, alla religione, alla razza, alle condizioni socio-economiche e si ispira e conforma ai principi dell’associazionismo di promozione sociale di cui alla legge 383/2000.
2. L’Associazione accetta incondizionatamente le norme e le direttive del CONI, delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva cui è affiliata o cui delibererà di aderire e s’impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti delle Federazioni e degli Enti dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva.
3. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali e degli Enti nella parte relativa all’organizzazione o alla gestione delle società affiliate. L’Associazione si impegna a garantire la partecipazione dei propri tesserati atleti e tecnici alle assemblee federali per l’elezione dei propri rappresentanti.
4. L’Associazione, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi, si pone come finalità la proposta costante dello sport ai giovani quale strumento pedagogico ed educativo, l’organizzazione di attività sportiva, culturale e ricreativa aperta a tutti e finalizzata alla promozione sociale della persona umana e al miglioramento della qualità di vita, l’impegno affinché, nell’area sociale in cui opera, vengano istituiti servizi stabili per la pratica e l’assistenza dell’attività sportiva, l’organizzazione di attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive .
5. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà svolgere l’attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria, e occorrendo straordinaria, di impianti (pubblici e privati) ed attrezzature sportive idonee alla pratica sportiva. L’Associazione potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’organizzazione di eventi sportivi, culturali, ricreativi, di sagre, feste, manifestazioni, tornei, giochi, ivi compresa l’attività di somministrazione di alimenti e bevande a vantaggio esclusivo dei soli soci e tesserati e quant’altro nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. Potrà altresì svolgere attività di tipo commerciale purché in maniera accessoria e non prevalente rispetto all’attività istituzionale.
6. L’Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’elettività e gratuità delle cariche associative, dalla prevalenza delle prestazioni fornite dagli associati e dall’obbligatorietà del bilancio. Il GSR è suddiviso in Settori di attività nel rispetto del principio dell’unicità dell’Associazione e del bilancio.
7. Il GSR potrà stipulare convenzioni ed accordi con Enti pubblici e privati che condividano gli scopi primari dell’Associazione.
8. Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

Articolo 3 – Durata

1. La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 4 – Domanda di ammissione

1. Possono far parte dell’Associazione, in qualità di soci, le persone fisiche di ambo i sessi che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall’Associazione, che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva impegnandosi, a tal fine, al rispetto del Codice di Comportamento Sportivo del CONI ed alla Carta dei Diritti del GSR. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
2. Tutti coloro i quali intendono far parte dell’Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo. La validità della qualità di socio è efficacemente conseguita all’atto di presentazione della domanda di ammissione. Il Consiglio di Presidenza potrà, nei 60 giorni successivi all’ammissione, deliberare l’eventuale esclusione con provvedimento motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all’Assemblea generale ove venisse confermata anche dal Consiglio Direttivo che deciderà nella prima riunione utile.
3. In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
4. Possono, altresì, essere ammessi quali soci del GSR i soggetti giuridici che lo richiedano e svolgano, senza scopo di lucro, attività sportive, ricreative e sociali in armonia con gli scopi dell’Associazione. Tali enti dovranno presentare domanda al Consiglio Direttivo che ne delibererà l’ammissione, previo versamento di specifica quota associativa, valutando i requisiti morali dei rappresentanti e l’effettivo svolgimento di attività sociali non in contrasto con quelle del GSR. Fino a quando sussisterà il vincolo associativo, tali soggetti potranno essere autorizzati ad utilizzare, con modalità predefinite, il nome ed il logo dell’Associazione e ad utilizzare gli impianti di cui il GSR ha la disponibilità secondo modalità concordate e con diritto di priorità rispetto a terzi non soci.
5. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Articolo 5 – Soci

1. I soci persone fisiche sono divise nelle seguenti categorie: soci atleti, soci ordinari e soci sostenitori.
2. Sono soci atleti tutti coloro che praticano attività sportiva agonistica in uno dei Settori di attività del GSR. Sono soci ordinari tutti coloro i quali, pur non svolgendo attività agonistica, partecipino alle attività sportive del GSR. Sono soci sostenitori coloro i quali aderiscono all’Associazione per lo svolgimento di attività ludico-motoria o ricreativa. All’atto dell’ammissione o del rinnovo l’Associazione verificherà, ove necessario, se il soggetto è in possesso dell’idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva e sociale per cui si richiede l’iscrizione.

Articolo 6 – Diritti e doveri dei soci

1. Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa. I soci maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell’elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
2. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all’interno dell’Associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 15. I soci diversi dalle persone fisiche (soggetti giuridici di cui all’art. 4, comma 5) partecipano alle assemblee sociali tramite il proprio legale rappresentante, avendo diritto ad un voto.I soci hanno, altresì, il dovere di:
– rispettare lo statuto e le decisioni degli Organi sociali;
– versare le quote associative annuali e gli eventuali contributi straordinari;
– contribuire al rafforzamento del GSR, alla salvaguardia del suo buon nome, all’accrescimento del suo prestigio ed all’affermazione dei principi espressi nello statuto.

Articolo 7 – Decadenza dei soci

1. I soci cessano di appartenere all’Associazione nei seguenti casi:
A. dimissione volontaria;
B. morosità protrattasi per oltre un mese dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
C. radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall’Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
D. scioglimento dell’Associazione ai sensi dell’art. 29 del presente statuto.
2. Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall’Assemblea ordinaria. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell’Assemblea.
3. L’associato radiato non può essere più ammesso.
4. La perdita, per qualsiasi motivo, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all’Associazione.

Articolo 8 – Organi Sociali

1. Gli organi sociali sono:
A. l’Assemblea generale dei soci
B. il Presidente
C. il Consiglio Direttivo
D. il Consiglio di Presidenza

Articolo 9 – Assemblea generale dei soci – Funzionamento –

1. L’Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’ Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. La convocazione dell’Assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno un decimo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all’atto della richiesta che ne propongono l’ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. La convocazione dell’Assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.
3. L’Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
4. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento o, da una delle persone legittimamente intervenute all’Assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
5. L’Assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche. L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’assemblea sia redatto da un notaio.
6. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
7. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

Articolo 10 – Diritti di partecipazione

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto gli associati maggiorenni .
2. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Articolo 11 – Assemblea ordinaria

1. La convocazione dell’Assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell’Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo sito web (www.gsriale.it), posta ordinaria e/o elettronica. Nella convocazione dell’Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo, l’ora dell’adunanza e l’ordine del giorno.
2. L’Assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio consuntivo e per l’esame del bilancio preventivo.
3. Spetta all’Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’Associazione, in merito ad eventuali contributi straordinari proposti dal Consiglio Direttivo nonché su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell’Associazione che non rientrino nella competenza dell’Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 9, comma 2.

Articolo 12 – Validità Assembleare

1. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
2. L’Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. In seconda convocazione, che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima, tanto l’Assemblea ordinaria che l’Assemblea straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Ai sensi dell’articolo 21 del codice civile per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i ¾ degli associati.

Articolo 13 – Assemblea straordinaria

1. L’Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno 10 giorni prima dell’adunanza mediante affissione d’avviso nella sede dell’Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo sito web (www.gsriale.it), posta ordinaria e/o elettronica. Nella convocazione dell’Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo, l’ora dell’adunanza e l’ordine del giorno.
2. L’Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell’Associazione, scioglimento dell’Associazione e modalità di liquidazione.

Articolo 14 – Assemblea elettiva

1. L’Assemblea ordinaria dei soci elegge il Presidente e il Consiglio Direttivo con elezioni che si tengono ogni quattro anni.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da un Consigliere per ciascun Settore di attività e da un ulteriore numero variabile di membri stabilito dall’Assemblea prima della votazione. In ogni caso tutti i Consiglieri dovranno essere votati ed eletti in sede assembleare ed il numero complessivo non potrà essere inferiore a 9 oltre al Presidente che verrà eletto dall’Assemblea con votazione separata.
3. Nell’Assemblea elettiva deve essere insediata la commissione scrutatrice composta da 3 membri (un Presidente, un segretario e uno scrutatore) eletti dall’Assemblea in apertura di seduta. La commissione scrutatrice sovrintende tutte le operazioni di candidatura, di voto e spoglio degli stessi. La commissione deve immediatamente vidimare e timbrare un numero congruo di schede per la votazione del Presidente e del Consiglio Direttivo. Inoltre verifica l’assenza di schede nell’urna e procede alla chiusura della stessa, vidimandone i punti di chiusura.
4. Qualsiasi socio maggiorenne può candidarsi per l’elezione al Consiglio Direttivo. Per concorrere alla sola carica di Presidente è necessario essere socio del GSR da almeno 12 mesi antecedenti la data dell’Assemblea. Dovrà compilare la scheda di candidatura e consegnarla seguendo le modalità e l’orario che l’Assemblea ha fissato come termine per le candidature stesse.
5. Ogni assemblea di Settore, nel rispetto della pluralità delle opinioni e della parità di diritti tra tutti i soci, provvederà alla preventiva designazione di uno o più candidati al Consiglio Direttivo del GSR per l’elezione del Consigliere in rappresentanza del Settore.
6. Scaduto il termine di presentazione per le candidature il Presidente della commissione scrutatrice compila l’elenco dei candidati in ordine alfabetico e lo proclama all’Assemblea tenuto conto delle designazioni dei candidati provenienti dai Settori. Terminati i lavori Assembleari si procede alle operazioni di voto.
7. Ogni socio maggiorenne ha diritto a un voto esprimendo un numero di preferenze non superiore ai consiglieri da eleggere ma potendo esprimere una sola preferenza per ciascun Settore ed una sola preferenza per l’elezione del Presidente. Deve essere indicato il cognome del candidato/i prescelto o barrarlo con un segno di croce qualora i nominativi siano già prestampati sulla scheda. Le espressioni di voto difformi da quanto sopra previsto saranno considerate nulle.
8. E’ consentita una delega per ogni socio presente. Terminate le operazioni di voto la commissione scrutatrice immediatamente procede allo spoglio dei voti.
9. Terminate le operazioni di scrutinio il Presidente della commissione scrutatrice enuncia l’elenco dei consiglieri eletti e del Presidente del G.S. Riale ed il numero dei voti conseguiti da ciascuno dei candidati.

Articolo 15 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 10 membri compreso il Presidente come previsto dall’art. 14, comma 2. In occasione della prima riunione, il Consiglio Direttivo elegge tra i propri membri, su proposta del Presidente, il Vicepresidente, il Direttore Sportivo, il Segretario ed il Tesoriere che costituiranno il Consiglio di Presidenza. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della stessa Federazione sportiva o Disciplina associata se riconosciuta dal CONI, ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di promozione sportiva, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.
3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Articolo 16 – Dimissioni

1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio Direttivo, i rimanenti provvederanno alla integrazione dello stesso con il subentro del primo candidato in ordine di preferenze tra i non eletti alla carica di Consigliere, avuto riguardo, eventualmente, al Settore di riferimento. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
2. Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vicepresidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo alla prima Assemblea utile successiva. Le dimissioni del Presidente, o la sua decadenza per qualunque causa, non comportano la decadenza del Consiglio Direttivo ma solo delle cariche ricoperte dai Consiglieri che compongono il Consiglio di Presidenza che rimarrà in carica in prorogatio. Dopo l’elezione del nuovo Presidente si procederà ex novo alla designazione dei componenti del Consiglio di Presidenza secondo quanto previsto dall’art. 15, comma 1.
3. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l’Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’Associazione il Consiglio Direttivo ed il Consiglio di Presidenza resteranno in carica in prorogatio.
4. In caso di decadenza del Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto anche il Consiglio di Presidenza. In caso di dimissioni dalla carica di Consigliere di uno dei componenti del Consiglio di Presidenza si procederà alla sostituzione del Consigliere secondo quanto previsto dal comma 1 ed alla successiva elezione alla carica vacante in seno al Consiglio di Presidenza con nuova votazione del Consiglio Direttivo. In caso di dimissioni dalla sola carica di Vicepresidente, Direttore Sportivo, Segretario o Tesoriere ma non da quella di componente del Consiglio Direttivo, si procederà alla sola sostituzione della carica rimasta vacante in seno al Consiglio di Presidenza.

Articolo 17 – Convocazione Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario. Si riunisce di norma una volta ogni tre mesi e comunque almeno quattro volte l’anno ed è convocato dal Presidente, o per richiesta avanzata da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

Articolo 18 – Compiti del Consiglio Direttivo

1. Sono compiti del Consiglio Direttivo:
a) attuare le finalità previste dallo statuto e dare attuazione delle decisioni dell’Assemblea dei soci;
b) analizzare l’andamento delle attività svolte e formulare gli indirizzi generali sulla programmazione dell’attività sociale;
c) adottare gli indirizzi per la gestione amministrativa dell’Associazione e definire i criteri per l’impiego dei fondi da parte del Consiglio di Presidenza;
d) deliberare l’importo delle quote associative per ciascuna categoria di Socio;
e) proporre all’Assemblea l’adozione di eventuali contributi straordinari una tantum;
f) deliberare il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all’Assemblea;
g) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all’anno e convocare l’Assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all’art. 9, comma 2;
h) deliberare i regolamenti sociali attuativi dello Statuto o utili ai fini di una migliore organizzazione delle attività dell’Associazione;
i) deliberare la costituzione di nuovi Settori di attività e/o lo scioglimento di Settori esistenti;
l) adottare nei confronti dei soci, qualora si dovessero rendere necessari, provvedimenti disciplinari (ammonizione, sospensione fino a 12 mesi, radiazione). I provvedimenti verranno adottati a maggioranza assoluta dei componenti e solo in caso di radiazione potranno essere impugnati dagli interessati dinanzi all’assemblea secondo quanto previsto dall’art. 7;
m) ratificare le delibere del Consiglio di Presidenza per le determinazioni assunte dallo stesso con i poteri del Consiglio Direttivo e quelle di estrema urgenza assunte dal Presidente, valutando caso per caso la sussistenza dei presupposti legittimanti l’adozione del provvedimento;
n) nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
o) nominare (e revocare), sentito il parere del Consigliere di Settore, i Coordinatori tecnici di ciascun Settore;
p) redigere le proposte di modifica dello statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell’Assemblea;
q) ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi nonché l’interpretazione dello Statuto e delle altre norme regolamentari in ambito associativo.

Articolo 19 – Il Presidente

1. Il Presidente è eletto con la maggioranza assoluta (metà più uno) dei voti presenti o rappresentati in assemblea. Dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.
2. Il Presidente dirige l’Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell’autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.
3. Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell’ Associazione. Egli presiede l’Assemblea, il Consiglio di Presidenza e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull’esecuzione delle delibere di tutti gli organi sociali e nei casi di estrema urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo e del Consiglio di Presidenza salvo ratifica da parte del’organo competente alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro 30 giorni dalla decisione.

Art. 20 – Il Consiglio di Presidenza

1. Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Direttore Sportivo, dal Segretario e dal Tesoriere eletti nel proprio seno in occasione della prima riunione del Consiglio Direttivo successiva all’elezione.
2. Il Consiglio di Presidenza si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario. Si riunisce di norma una volta al mese e comunque almeno nove volte l’anno ed è convocato dal Presidente o per richiesta di almeno 3 suoi componenti, senza formalità.
3. Il Consiglio di Presidenza ha il compito di:
– curare l’attuazione di quanto deliberato dal Consiglio Direttivo anche nei rapporti con l’Amministrazione;
– occuparsi dello svolgimento delle attività correnti;
– predisporre il progetto di bilancio di previsione e consuntivo da sottoporre al Consiglio Direttivo nonché deliberare in merito alle variazioni al preventivo purché all’interno del medesimo capitolo di spesa;
– definire, sentiti i pareri del Consigliere e del Coordinatore Tecnico di Settore, le modalità di svolgimento delle attività per cui il Consiglio Direttivo ha deliberato le linee programmatiche;
– amministrare i fondi che sono a disposizione dell’Associazione, secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo informando periodicamente lo stesso;
– deliberare in merito all’esclusione dei nuovi soci secondo quanto previsto dall’art. 4;
– deliberare in merito alla stipula di contratti di sponsorizzazione;
– adottare deliberazioni d’urgenza con i poteri del Consiglio Direttivo, sottoponendole, in tal caso, alla ratifica dello stesso nella sua prima riunione.
4. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, al Consiglio di Presidenza si applicano le norme disposte per il Consiglio Direttivo.

Articolo 21 – Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Articolo 22 – Il Direttore Sportivo

1. Il Direttore Sportivo sovraintende, unitamente al Presidente, alla gestione sportiva dell’Associazione e sostituisce il Presidente in caso di contemporanea assenza anche del Vicepresidente.

Articolo 23 – Il Segretario

1. Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente, del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza, provvede alla tenuta dei libri sociali, e coordina l’attività generale della segreteria d’intesa con il Presidente.

Articolo 24 – Il Tesoriere

1. Il Tesoriere sovrintende alla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione, verifica il corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendo, di concerto con gli altri membri del Consiglio di Presidenza, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari e il bilancio preventivo dell’esercizio successivo. Egli provvede altresì, unitamente al Presidente, alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio di Presidenza secondo gli indirizzi generali del Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l’esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Articolo – 25 – I Settori di attività

1. Funzione dei Settori è quella di organizzare e coordinare le attività di gruppi di soci che coltivano interessi o praticano discipline sportive omogenee operando sempre nel rispetto dello Statuto e dei regolamenti sociali.
2. I Settori di attività possono essere costituiti o sciolti solo con delibera del Consiglio Direttivo.
3. Ogni Settore di attività esplica la propria azione attraverso assemblee dei gruppi di soci interessati (c.d. assemblee di Settore), le quali, nel rispetto della pluralità delle opinioni e della parità dei diritti tra tutti i soci, designano prima dell’Assemblea generale elettiva uno o più candidati al Consiglio Direttivo dell’Associazione per l’elezione del Consigliere in rappresentanza del Settore. Colui il quale verrà eletto dall’Assemblea generale dei soci all’interno del Consiglio Direttivo in rappresentanza del Settore (c.d. Consigliere di Settore), dovrà riferire al Consiglio Direttivo circa i problemi ed i programmi del Settore.
4. Al Consigliere di Settore spetta la rappresentanza del Settore medesimo mentre al Coordinatore tecnico competono gli aspetti di natura prettamente tecnico-sportiva. Ciascuno dovrà operare nel rispetto delle proprie competenze ferme le funzioni di programmazione, indirizzo e controllo che fanno capo al Consiglio Direttivo. Nulla osta a che il Consiglio Direttivo possa affidare il ruolo di Coordinatore tecnico al Consigliere di Settore.
5. L’assemblea di Settore, convocata e presieduta dal Consigliere di Settore almeno una volta all’inizio di ogni quadrimestre di attività, dovrà:
– concorrere alla realizzazione dei programmi dell’Associazione attenendosi alle decisioni finali e generali di competenza del Consiglio Direttivo;
– coordinare tutti gli impegni e le attività di competenza specifica del Settore;
– proporre all’esame del Consiglio Direttivo i propri programmi e la proposta di bilancio di previsione del Settore entro il mese di Maggio;
– mantenere e sviluppare i collegamenti con gli altri Settori di attività;
– contribuire alla formazione dei quadri dirigenziali e tecnici dell’Associazione.
6. I Settori di attività dimensionano i loro mezzi economici in armonia con le necessità e con le possibilità complessive del GSR.

Articolo 26 – Il rendiconto

1. Il Consiglio Direttivo delibera il bilancio dell’Associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all’approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell’Associazione.
2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico – finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
La gestione amministrativo-contabile di tutta l’Associazione è unica.
3. Gli avanzi di gestione o fondi di riserva non potranno essere distribuiti né in forma diretta né indiretta tra i soci ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali.

Articolo 27 – Anno sociale

1. L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° settembre di ogni anno e terminano il 31 agosto dell’anno successivo.

Articolo 28 – Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell’Associazione è indivisibile, sia durante la vita dell’Associazione che in caso di suo scioglimento, ed è costituito:
– dal Fondo di dotazione indicato dall’Autorità competente al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato;
– dai beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
– da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
– da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
2. I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall’Associazione.

Articolo 29 – Scioglimento

1. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell’Assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell’Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe.
2. L’Assemblea, all’atto di scioglimento dell’Associazione, delibererà, sentita l’autorità preposta, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’Associazione.
3. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano lo promozione e lo sviluppo dell’attività sportiva di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 30 – Entrata in vigore

1. Il presente statuto entrerà in vigore a seguito dell’approvazione da parte dei competenti organi di legge.
2. Le disposizioni relative alla composizione ed ai rinnovati poteri del Consiglio Direttivo e degli altri organi sociali si applicano, per quanto compatibili, già dal mandato in corso degli organi eletti nell’Assemblea del 05/07/2012. L’intero procedimento elettorale relativo alla designazione da parte delle assemblee di Settore dei candidati al Consiglio Direttivo in rappresentanza del Settore medesimo si applicherà in occasione del primo rinnovo delle cariche sociali successivo all’approvazione del presente testo statutario.

Articolo 31 – Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle vigenti norme in materia di associazionismo sportivo, di enti non commerciali e di associazioni di promozione sociale ed in subordine alle norme del codice civile.